Gioiosa Marea: Fornitura di luce e gas, il comune non dovrà pagare oltre 216.000 euro

Non ne perde una. Affidandosi anch’esso (come altri comuni) all’avvocato NATALE BONFIGLIO (foto in alto) il comune di Gioiosa Marea non dovrà pagare oltre 216.000 euro in questo caso per i crediti vantati da Enel Energia ed Hera Comm per fornitura di luce e gas. La sentenza del giudice civile del Tribunale di Patti ROSALIA RUSSO FEMMINELLA. Il servizio…

Il comune di Gioiosa Marea non dovrà pagare oltre 216.000 euro, crediti vantati da Enel Energia spa ed Hera Comm srl a titolo di somministrazione di energia elettrica e gas e che, lo scorso anno, furono acquistati da Banca Sistema spa. Ed è stata quest’ultima, rappresentata dall’avvocato Ezio Pugliese, del foro di Crotone, a rivolgersi al tribunale di Patti, citando in giudizio il comune gioiosano, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio, del foro di Patti.

Il legale brolese ribadì che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità e la nullità delle richieste formulate da Banca Sistema per carenza di forma scritta e sottoscrizione, di impegno di spesa e di copertura finanziaria. Banca Sistema, a sostegno della propria tesi, ha prodotto in giudizio una serie di fatture, le proposte di contratto da parte di Enel e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sul servizio di salvaguardia.

Alla luce della documentazione prodotta, come si evince dalla sentenza, deve ritenersi l’assenza di prova circa l’esistenza di validi contratti di fornitura; i documenti allegati come “Contratti Enel” sono moduli di adesione a proposte contrattuali che non possono essere considerati come contratti in forma scritta con la proposta e l’accettazione da parte del comune. Da qui non può ritenersi sorta alcuna valida obbligazione nei confronti dell’Enel e, di conseguenza, di Banca Sistema e ciò anche a prescindere dalla validità del contratto di cessione. Quanto poi alla fornitura derivante dalla somministrazione di energia in regime di salvaguardia, fornita da Hera Comm, come per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, il subentro di nuovo soggetto deve avvenire sulla base di un atto scritto, a differenza di quanto avviene per i privati; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Per tutti questi motivi il giudice civile del Tribunale di Patti Rosalia Russo Femminella ha rigettato le richieste di Banca Sistema, con condanna alle spese a favore del comune di Gioiosa Marea.

            g.l.

Edited by, martedì 21 maggio 2024, ore 10,46. 

(Visited 523 times, 1 visits today)