Brolo: Revocato decreto ingiuntivo, il comune non dovrà pagare oltre 517.000 euro

Accolta l’opposizione proposta dal comune di Brolo e revocato il decreto ingiuntivo di oltre 517.000 euro. Così ha deciso il giudice civile del Tribunale di Patti ROSSELLA BUSACCA nella causa tra il comune di Brolo, rappresentato dall’avvocato NATALE BONFIGLIO (foto in alto) e la International Factors Italia spa di Milano. Il servizio…

Accolta l’opposizione proposta dal comune di Brolo e revocato il decreto ingiuntivo di oltre 517.000 euro. Così ha deciso il giudice civile del Tribunale di Patti Rossella Busacca nella causa tra il comune di Brolo, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio e la International Factors Italia spa di Milano, rappresentata dagli avvocati Valentino Capece Minutolo e Marco Giuliani.

Il comune di Brolo aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti l’1 giugno 2012 per la società a cui Enel Energia spa aveva ceduto il credito di oltre 517.000 euro per la somministrazione di energia elettrica nel periodo compreso dal 17 luglio 2008 al 9 dicembre 2009. L’avvocato Bonfiglio, premettendo che il comune non aveva stipulato il contratto di somministrazione con Enel Energia, ha eccepito la nullità della cessione del credito e la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della somma ingiunta con il decreto, chiedendone la revoca.

La International Factors Italia spa ha eccepito l’infondatezza delle richieste del comune e, previa concessione della provvisoria esecuzione, ha chiesto la conferma del decreto, ribadendo che Enel Energia aveva maturato il credito per avere somministrato l’energia “in regime di salvaguardia”, attivato in maniera automatica e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà dell’ente.

Come si evince dalla sentenza, per il giudice – che ha citato svariata giurisprudenza – l’opposizione proposta dal comune di Brolo è fondata, perchè manca la forma scritta dell’accordo, dunque non è sorto un vincolo contrattuale con la società erogatrice di energia e questo requisito sostanziale non può essere sostituito da altri mezzi probatori, come le fatture o altri documenti. Questi princìpi valgono anche nel caso in oggetto. Infatti, a differenza di quanto avviene nell’ambito privato, in quello pubblico e cioè nel caso in esame, se manca l’accordo scritto, il contratto è nullo. Il giudice ha scritto inoltre che non c’è prova che il comune abbia emesso un impegno di spesa o la copertura finanziaria per gli importi in contraddittorio. In conclusione, mancando il contratto in forma scritta e i relativi impegni di spesa e di copertura finanziaria – come aveva eccepito l’avvocato Bonfiglio -, il decreto deve essere revocato con condanna della società al pagamento delle spese processuali.

           g.l.

Edited by, mercoledì 27 dicembre 2023, ore 10,04. 

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