Nebrodi: Erroneo calcolo dei termini di prescrizione. La Cassazione annulla sentenza di appello per due imputati

La V Sezione penale della Corte di Cassazione (nella foto il “Palazzaccio”) ha annullato ai soli effetti civili la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina che il 12 aprile scorso aveva riformato la condanna inflitta in primo grado, il 7 giugno 2023 dal giudice monocratico del Tribunale di Patti, a due giovani del comprensorio nebroideo, accusati uno di lesioni gravi e danneggiamento (10 mesi la condanna) e l’altro di lesioni gravi (8 mesi). Accolto il ricorso dell’avvocato ALESSANDRO NESPOLA, rappresentante della costituita parte civile. Il servizio…

La V Sezione penale della Corte di Cassazione, all’udienza pubblica dell’11 ottobre scorso e depositata in questi giorni, ha annullato ai soli effetti civili una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina che il 12 aprile scorso aveva riformato la condanna inflitta in primo grado, il 7 giugno 2023 dal giudice monocratico del Tribunale di Patti, a due giovani del comprensorio nebroideo.

Uno dei due veniva condannato alla pena di 10 mesi di reclusione per i reati di lesioni gravi e danneggiamento, mentre l’altro alla pena di 8 mesi di reclusione per le lesioni gravi di cui solo doveva rispondere. Per entrambi la concessione della sospensione condizionale della pena era stata subordinata al versamento di una somma a titolo di provvisionale per il ristoro del danno patito dalla persona offesa che per l’intero doveva essere liquidato in sede civile. Con la sentenza era stata disposta anche la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali della parte civile.

I giudici di secondo grado, pur confermando le responsabilità degli imputati in ordine ai fatti di cui alle imputazioni, rilevavano che i termini di prescrizione dei reati erano decorsi prima della pronuncia del primo grado e, pertanto, annullavano la condanna e revocavano le statuizioni civili riconosciute in favore della persona offesa.

La prescrizione maturata antecedente alla pronuncia di primo grado, così come invocata da entrambi gli imputati nei loro gravami, era contestata dal difensore di parte civile, avvocato Alessandro Nespola, con una memoria indirizzata alla Corte d’Appello che però pronunciavano sentenza di riforma della condanna.

Dopo il deposito delle motivazioni della pronuncia di secondo grado il difensore della parte civile, sollecitava – con quella identica memoria depositata ai giudici di appello – la Procura Generale di Messina a proporre ricorso in Cassazione per ottenere la riforma della sentenza e così evitare che le statuizioni penali assolutorie passassero in giudicato ma tale istanza veniva ritenuta non fondata dallo stesso magistrato che in udienza aveva chiesto la conferma della sentenza di condanna in primo grado. L’avvocato Nespola predisponeva, pertanto, autonomo ricorso in Cassazione per ottenere l’annullamento ai soli interessi civili della sentenza di secondo grado. Ricorso che ricalcava la medesima memoria prodotta prima ai giudici di appello e poi alla Procura Generale di Messina. Alla scorsa udienza pubblica dell’11 ottobre 2024 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione riteneva ammissibile e fondato il ricorso e chiedeva che la sentenza impugnata venisse annullata ai soli fini civili. La Quinta Sezione della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza di secondo grado appunto ai soli effetti civili, rinviando al giudice in sede civile la pronuncia sul danno patito dalla parte offesa. La mancata impugnazione della Procura Generale di Messina avverso la sentenza di secondo grado impedisce, invece, che siano eseguite le statuizioni penali della condanna di primo grado.

              Giuseppe Lazzaro

Edited by, martedì 24 dicembre 2024, ore 14,36. 

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