Capo d’Orlando: Il Tar accoglie il ricorso del comune sui lavori anti-erosione a San Gregorio

La Seconda sezione del Tar di Catania ha accolto il ricorso del Comune di Capo d’Orlando (foto in alto), rappresentato dall’avvocato ALESSANDO DINI, sui lavori anti-erosione a San Gregorio. L’assessorato regionale al Territorio e Ambiente condannato al pagamento delle spese del giudizio. Il servizio…

Il provvedimento dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente, collegato all’intervento di ripascimento adottato dal Comune di Capo d’Orlando da realizzare al borgo di San Gregorio, è troppo generico e non adeguatamente motivato. Così la Terza sezione del Tar di Catania ha accolto il ricorso del comune paladino rappresentato dall’avvocato ALESSANDRO DINI, del foro di Messina.

Con ordinanza sindacale del 20 maggio scorso il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì aveva ordinato l’immediata esecuzione degli interventi di salvaguardia del tratto del litorale lungo la Strada Provinciale 147 in località San Gregorio, interessato dall’erosione. Si trattava di un intervento con carattere di massima urgenza per i pericoli collegati alla spiaggia, alla viabilità e, soprattutto, alla funzionalità dell’impianto fognario e ai rischi per l’ambiente.

Il provvedimento fu trasmesso all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente che chiese di integrare il carteggio inviato dal comune. Palazzo Europa ha provveduto a stretto giro e presentò richiesta per la consegna delle aree interessate. Il 28 giugno scorso l’assessorato diede parere favorevole all’intervento ma condizionandone la concreta esecutività alla preventiva acquisizione di pareri e autorizzazioni degli enti territoriali preposti; acquisiti tutti i pareri il comune avrebbe dovuto poi produrre specifica istanza sul portale del Demanio Marittimo per la consegna delle aree demaniali marittime.

Il 19 luglio scorso il comune di Capo d’Orlando impugnò al Tar il provvedimento adottato dall’assessorato. Per il Tribunale amministrativo regionale il ricorso nel merito è fondato; infatti il provvedimento impugnato è censurabile sotto il profilo della motivazione. Dal suo contenuto non è desumibile infatti in modo chiaro l’iter logico perseguito dalla Regione ai fini del proprio rilascio favorevole condizionato.

Questo perché la preventiva acquisizione di pareri e autorizzazioni degli enti territoriali non è adeguatamente motivata, né sono stati indicati gli enti territoriali da coinvolgere nel procedimento e quale sia la normativa in forza della quale essi debbano essere interessati. Ecco perchè il ricorso è stato accolto e, quindi, è stato annullato il provvedimento dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente del 28 giugno scorso, condannato anche a pagare le spese del giudizio.

          g.l.

Edited by, lunedì 16 settembre 2024, ore 11,46. 

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