Ancora un successo legale dell’avvocato NATALE BONFIGLIO (foto in alto) che ha nuovamente evitato guai al Comune di Capo d’Orlando. Il professionista brolese ha rappresentato Palazzo Europa nel contenzioso instaurato da Ifi Italia spa che chiedeva un risarcimento di 200.000 euro. La Sezione Civile del Tribunale di Patti ha dato ragione al Comune e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese. Il servizio…
I contratti conclusi dagli enti locali richiedono obbligatoriamente la forma scritta ed in questo caso, proprio per l’assenza del contratto e della necessaria copertura finanziaria, nulla deve il Comune di Capo d’Orlando. Sulla base di questo principio il giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti Gianluca Antonio Peluso ha rigettato le richieste di Ifi Italia spa, che è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali, a favore di Palazzo Europa, per oltre 8.000 euro. La causa civile era stata intentata da Ifi Italia spa, con sede legale a Milano, rappresentata dall’avvocato Guido Ninni contro il Comune di Capo d’Orlando, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio. In ragione del fatto che era stato ceduto un credito di Enel Energia spa per la fornitura di energia elettrica relativa agli anni 2008 e 2009, aveva chiesto che il comune paladino venisse condannato a pagare oltre 200.000 euro. Palazzo Europa ha eccepito l’insussistenza del credito e che nessuna somma fosse dovuta per l’assenza del contratto stipulato con Enel Energia e anche perché mancava la copertura finanziaria, requisiti entrambi necessari a pena di nullità ed inopponibilità di qualsivoglia obbligazione a carico del comune. In sentenza, seguendo l’orientamento della Cassazione e come ha ribadito a più riprese l’avvocato Bonfiglio, è scritto che nel caso in oggetto non ricorre alcun rapporto contrattuale intercorso fra le parti, né alcuna delibera comunale che assicuri la specifica copertura finanziaria e come infine nei contratti della pubblica amministrazione sussista il requisito obbligatorio della forma scritta, per cui la sua mancanza determina la nullità del contratto. Da qui il rigetto delle richieste della Ifi Italia.
g.l.
Edited by, martedì 4 aprile 2023, ore 11,24.