Esclusi dai fondi del PNRR, il Tar riammette i comuni di San Salvatore di Fitalia, Galati M. e Mirto

Il Tar del Lazio, in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato NATALE BONFIGLIO (foto in alto), ha riammesso i comuni di San Salvatore di Fitalia (capofila), Galati Mamertino e Mirto che erano stati esclusi dai fondi del PNRR per gli interventi di rigenerazione culturale e sociale. Il servizio…

Giuseppe Lazzaro, da Gazzetta del Sud

E’ stata annullata la nota del Ministero della Cultura del 26 maggio dello scorso anno con la quale i comuni di San Salvatore di Fitalia (capofila), Galati Mamertino e Mirto, erano stati esclusi dalla domanda di finanziamento del PNRR per interventi di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Così ha deciso la Sezione seconda quater del Tar del Lazio. I tre comuni nebroidei, rappresentati dall’avvocato Natale Bonfiglio, del foro di Patti, si sono dovuti rivolgere al Tribunale amministrativo dopo che il Ministero e il comune di Tripi avevano eccepito l’incompetenza per territorio del Tar di Palermo, indicando quale giudice competente, appunto, quello del Lazio. Nel settembre dello scorso anno il Tar di Palermo si dichiarò incompetente perché i tre comuni ricorrenti avevano impugnato atti ministeriali e l’avviso pubblico del Pnrr che aveva valenza nazionale. La vicenda riguarda la nota del 26 maggio 2022 con la quale il Rup (Responsabile unico del procedimento) presso l’Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr del segretariato generale del Ministero della Cultura, comunicò al comune di San Salvatore di Fitalia – capofila – l’esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Per il Tar del Lazio il ricorso è fondato e deve essere accolto perché le delibere dei tre comuni con le quali hanno aderito al progetto per l’importo di 2.560.000 euro, comunicando la volontà di voler partecipare insieme e di essere rappresentate dal comune fitalese, risultano agli atti e risalgono oltretutto ad un tempo antecedente la scadenza del bando. Invece di escludere i tre comuni, come si evince ancora dalla sentenza del Tar, il Ministero avrebbe potuto adottare il soccorso istruttorio, utile per richiedere chiarimenti o integrazioni documentali che risultassero necessarie. Per il Tar l’esclusione dei tre comuni e la graduatoria definitiva dei progetti dei comuni ammessi originariamente a finanziamento sono illegittime. Da qui l’annullamento della nota in contestazione, per cui ora sussiste l’obbligo per il Ministero della Cultura di valutare nel merito il progetto proposto dai tre comuni.

Edited by, venerdì 3 febbraio 2023, ore 8,54. 

 

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