Capo d’Orlando: Tassa di soggiorno in vigore dall’1 ottobre. Chi paga e chi no

Entra in vigore, a Capo d’Orlando, la tassa di soggiorno dall’1 ottobre a seguito della deliberazione del consiglio comunale nella seduta del 24 giugno scorso. Il regolamento, le cifre, chi paga e chi ne è esente…

Entra in vigore, a Capo d’Orlando, la tassa di soggiorno dall’1 ottobre a seguito della deliberazione del consiglio comunale nella seduta del 24 giugno scorso.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capo d’Orlando in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio paladino fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed&breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve.

Queste sono le tariffe: 2,50 euro al giorno per persona negli alberghi da 1 a 4 stelle; 5,00 euro al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle e negli alberghi a 5 stelle lusso; 1,50 euro al giorno per persona nelle strutture ricettive all’aria aperta -campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea; 2,00 euro al giorno per persona nelle residenze turistico-alberghiere, poi nei bed and breakfast, nelle case, appartamenti vacanza, case per ferie, locazioni brevi e negli affittacamere; infine 5,00 euro al giorno per persona nelle case, appartamenti vacanza, case per ferie, locazioni brevi.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta: i minori fino al compimento del 12° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 75° anno di età alla data dell’inizio del soggiorno, i diversamente abili portatori di handicap che presentano la relativa documentazione, l’eventuale accompagnatore e i genitori, i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day-hospital presso strutture sanitarie nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.

Nel caso di malati minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori. Poi gli studenti e le scolaresche che partecipano a viaggi di istruzione con scuole o enti di formazione e i relativi docenti accompagnatori, i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario o volontari che prestano servizio in occasione di calamità e gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, il personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia statali e locali nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco, i volontari di protezione civile che soggiornano per esigenze di servizi, coloro che prestano attività lavorativa subordinata a favore della stessa struttura in cui alloggiano e i dipendenti di imprese che svolgono lavori pubblici sul territorio del comune e quelli che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali.

        g.l.

Edited by, martedì 21 settembre 2022, ore 15,16. 

(Visited 1.018 times, 1 visits today)